
La prima persona a cui si rivolge chi vuole aprire una ditta o un’azienda è il commercialista. Si tratta di una figura chiave per il successo della propria attività, perché è in grado di consigliare e fornire informazioni preziose in materia fiscale all’imprenditore. L’imprenditore infatti deve produrre e la materia fiscale non è il suo campo. Ecco perché ha bisogno di un commercialista che curi i suoi interessi e lo segua nel migliore dei modi. Non sempre però le cose vanno così. Capita, come in tutte le cose, di finire nelle mani di un commercialista poco esperto o poco diligente nel suo lavoro. Un errore del commercialista può costare all’imprenditore anche molto caro. Si suppone poi che debba prendersi le responsabilità dei suoi errori. Ma non è proprio così. Vediamo chi è responsabile in caso di errore del commercialista?
Assicurazione del commercialista
Il commercialista è un professionista iscritto all’albo apposito e questo lo obbliga moralmente ad esercitare la sua professione con la diligenza del buon padre di famiglia. L’iscrizione ad un albo professionale prevede il riconoscimento al professionista di requisiti di onorabilità e professionalità. E’ comunque buona norma affidarsi sempre ad un professionista di comprovata fiducia per prevenire eventuali problemi futuri. E’ inoltre importante conferire mandato al commercialista per iscritto.
Il commercialista è tenuto a stipulare un’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio della sua attività professionale. Il commercialista però potrebbe rifiutare di ricorrere all’assicurazione nel timore di vedersi aumentato il premio nell’anno successivo. In questi casi si può ricorrere ad un accordo tra le parti, prima eventualmente di rivolgersi al giudice. Al momento del conferimento dell’incarico il commercialista dovrebbe anche comunicare gli estremi della polizza assicurativa al suo cliente.
Responsabilità del commercialista
L’onere della prova contro il commercialista spetta al suo cliente, per questo è importante sempre incaricare il commercialista tramite mandato scritto. Citare in giudizio un commercialista comporta per lui la necessità di dimostrare di non aver commesso omissioni gravi o tenuto un comportamento negligente.
La responsabilità del commercialista è limitata dal Codice Civile nei casi di dolo e colpa grave, in quanto il suo lavoro è inteso come prestazione d’opera tesa alla risoluzione di problemi tecnici. L’onere della prova graverà in questo caso sul professionista, che dovrà dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza.
Quando il cliente commette il reato di falsa fatturazione, la responsabilità dell’illecito non può essere attribuita allo stesso. Il commercialista non ha infatti l’obbligo di verificare la veridicità delle informazioni fornitegli dal suo cliente. Anche se è consapevole dell’illecito del cliente, non lo si può ritenere responsabile. Diverso è il caso in cui, anche solo verbalmente, il commercialista consigli il cliente le modalità per commettere l’illecito. In questo caso il commercialista si espone a sanzioni di natura penale.