
Il 31 gennaio 2017 è entrata in vigore la legge 219 relativa al consenso informato e alle dichiarazioni di volontà nei trattamenti sanitari. Questa legge regolamenta una materia molto discussa e sulla quale l’Italia risultava essere ancora in ritardo rispetto ad altri paesi europei. Vediamo che cosa prevede questa nuova legge.
Consenso informato
La nuova legge disciplina innanzitutto il consenso informato. Prevede che nessun trattamento sanitario possa essere intrapreso senza aver ottenuto prima il consenso della persona interessata, eccetto nei casi previsti dalla legge. Ogni persona capace di intendere e di volere è libera di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario che le venga proposto dai medici, anche se tali trattamenti risultano essere necessari per la sua sopravvivenza. Il medico è tenuto solo ad informare il paziente delle possibili conseguenze della propria scelta e deve proporre delle alternative ed eventualmente dei servizi di sostegno psicologico al paziente.
Nelle situazioni d’emergenza, i medici assicurano al paziente le cure necessarie, rispettando sempre la volontà del paziente se le sue condizioni gli permettono di esprimerla.
Il medico non può ostinarsi irragionevolmente nella somministrazione di cure sanitarie e trattamenti. Rientrano in questo ambito anche la nutrizione e l’idratazione artificiale che, essendo somministrate mediante dispositivi medici, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei trattamenti sanitari.
In caso di malattia progressivamente invalidante, il medico e il paziente possono pianificare insieme le cure. Quanto pianificato deve essere rispettato dai medici nel caso in cui il paziente si venisse a trovare in futuro nella condizione di non poter esprimere il suo consenso.
In presenza di minorenni o persone incapaci di intendere e di volere sono i genitori o il tutore ad esprimere o rifiutare il consenso informato, tenendo conto della volontà del minore e della persona interdetta, qualora fosse possibile tenerne conto. In caso di rifiuto di cure ritenute dai medici necessarie, la decisione passa al giudice tutelare.
Essendo il medico tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare le cure mediche, risulta esonerato da ogni responsabilità civile o penale.
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Le DAT sono un atto che permette alla persona ancora capace di intendere e di volere di stabilire a quali cure mediche intende sottomettersi o sottrarsi in caso di sopravvenuta incapacità mentale. Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere può sottoscriverle.
E’ possibile nominare una persona di fiducia, in grado di fare le proprie veci nei rapporti coi medici e con le strutture sanitarie. Il medico, in accordo col fiduciario, può disattendere le volontà espresse nelle DAT in determinati casi, come quando ad esempio siano state sviluppate delle cure, che non c’erano al momento della sottoscrizione, che offrono possibilità concrete di miglioramento delle condizioni del paziente.
Le DAT possono essere redatte:
- tramite atto pubblico
- tramite scrittura privata autenticata (consegnata all’ufficio dello stato civile del comune)
E’ consigliabile anche consegnare una copia delle DAT al fiduciario.
Oltre all’atto scritto, è consigliabile esprimere le proprie volontà anche tramite una videoregistrazione.
Tali volontà si possono modificare o revocare in qualsiasi momento. Nei casi urgenti, le DAT possono essere modificate o revocate anche attraverso una dichiarazione verbale o videoregistrata raccolta dal medico in presenza di due testimoni.